Organizzazione di Volontariato AGOP Onlus

Statuto e Atto Costitutivo

AGOP Onlus è stata fondata con Atto Costitutivo nel 1977 ed è scritta nella sezione "SERVIZI SOCIALI" n.112 dal 21/04/1995 del Registro Regionale del Volontariato del Lazio, ai sensi della Legge Regionale num. 29/93. Di seguito lo Statuto dell'associazione:
1L'associazione
Art. 1
E’ costituita l’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica, con sede in Roma presso la sede del Volontariato del Policlinico Agostino Gemelli.
Art. 2
L’Associazione si propone di riunire i genitori e i tutori dei bambini in cura o in passato curati per malattie oncologiche e coloro, persone fisiche o giuridiche, che si interessando all’attuazione degli scopi indicati nel successivo art. 3
Art. 3
L’Associazione, nell’ambito dei problemi che emergono da malattie proprie dell’oncologia pediatrica intende:
  • Favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli aspetti tecnico-medici, tecnico-organizzativo, sociali ed assistenziali, nonché degli specifici settori riguardanti l’informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema;
  • Istituire premi, borse di studio o contributi per incoraggiare studi e ricerche scientifiche nell’ambito oncologico;
  • Provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie;
  • Stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici o privati.
  • 2Patrimonio e mezzi finanziari
    Art. 4
    L’Associazione Genitori non ha fini di lucro e persegue esclusivamente iniziative di solidarietà sociale e di supporto ai pazienti e familiari bisognosi nell’ambito di quanto previsto dal precedente art.3 Tutte le cariche sociali e le prestazioni sono qualsiasi forma erogate dai soci e personale sono totalmente gratuite.Il patrimonio dell’Associazione è costituito:a) Da elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favoreb) Dal complesso dei suoi beni mobili ed immobilic) Da ogni altra entrata destinata ad incrementato.
    Art. 5
    I mezzi finanziari di esercizio di cui l’Associazione dispone per il proprio funzionamento sono:a) la rendita delle attività patrimonialib) la contribuzione volontaria dei socic) i contributi di persone fisiche e giuridiche nazionali o estered) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonioL’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 DicembreArt. 6 In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell’Associazione, tutti i beni e risorse finanziarie che dovessero residuare a seguito dell’esaurimento delle procedure di liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti di cui alla 11-8-91 n. 266I detti beni, da cedere in forma gratuita, saranno destinati secondo il seguente ordine preferenziale:a) Associazioni che si occupano di problemi attinenti la pediatria oncologicab) Associazioni che si occupano di assistenza in materia oncologica anche non pediatricac) Associazioni che operano nel settore sanitario.
    3I Soci
    Art. 7
    I soci si distinguono in tre categorie: SOCI ORDINARI, SOSTENITORI e ONORARI
    a) Sono soci ordinari coloro che sono intervenuti all’atto della costituzione dell’Associazione e i genitori o tutori di bambini in cura o in passato curati per malattie oncologiche.
    b) Sono soci sostenitori coloro i quali mediante il versamento di un contributo economico chiedono di far parte dell’Associazione per concorrere all’attuazione dei suoi scopi.
    c) Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, in qualsivoglia modo, contribuiscono al progresso dell’Associazione.
    Art. 8
    Perdono la qualità di socio:
    a) Coloro che non partecipano, da almeno tre anni, alle assemblee dell’Associazione
    b) Coloro che siano radiati per indegnità
    4Organi dell'Associazione
    Art. 9
    Sono:
    a) L’Assemblea dei soci ordinari
    b) Il Consiglio Direttivo
    c) Il Collegio dei Sindaci
    d) Il Presidente dell’Associazione
    L’Assemblea può nominare un Presidente onorario, senza cioè poteri gestionali né di legale rappresentante, tra le persone di alto spicco morale, civile o sociale. La stessa Associazione può, in qualsiasi momento, revocare la designazione.
    5Assemblea dei Soci Ordinari
    Art. 10
    L’Assemblea dei soci ordinari è costituita da tutti i soci di cui art. 6 lettera a Art. 11Ogni socio che interviene all’Assemblea può essere delegato da non più di due soci ordinari.
    Art. 12
    L’Assemblea dei soci ordinari è convocata dal Presidente dell’Associazione sull’ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo e si riunisce in via ordinaria ogni tre anni. Essa può tuttavia essere convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci ordinari.
    Art. 13
    La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati ai soci almeno quindici giorni prima della sua convocazione mediante lettera raccomandata.
    Art. 14
    Le sedute dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o in sua vece dal Vice Presidente. L’Assemblea nomina uno o più scrutatori, quanto se ne presenti l’opportunità.
    Art. 15
    L’Assemblea è valida alle condizioni stabilite dall’art. 21 del Codice Civile
    Art. 16
    L’Assemblea:
    a) approva annualmente i programmi generali dell’Associazione, formulati e presentati dal Consiglio Direttivo
    b) nomina ogni tre anni i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Sindaci
    c) nomina ogni tre anni, tra i membri provenienti dai soci ordinari, il Presidente dell’Associazione
    d) delibera le modifiche dello Statuto
    e) approva il rendiconto finanziario dell’esercizio e la relazione illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Consiglio dei Sindaci. Dal bilancio dovranno risultare le iscrizioni dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti
    f) ratifica la nomina dei nuovi soci ordinari e sostenitori ammessi dal Consiglio Direttivo
    g) nomina i soci ordinari su proposta del Consiglio Direttivo
    h) delibera sulla radiazione dei soci secondo quanto disposto dall’art. 8
    i) nomina eventualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato Scientifico che proponga Convegni Scientifici ed assegnazione di borse si studio
    6Consiglio Direttivo
    Art. 17
    Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, che ne è membro di diritto e si compone di nove membri, compreso il Presidente, dei quali almeno sei eletti tra i soci ordinari. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, che svolge funzioni vicarie in caso di inadempimento del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
    Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da due Consiglieri o da almeno cinque soci ordinari per la discussione di specifici argomenti. Le sedute del consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
    Art. 18
    Il Consiglio Direttivo:
  • approva l’ordine del giorno da sottoporre all’Assemblea
  • adotta tutte quelle deliberazioni necessarie al funzionamento dell’Associazione ed al conseguimento dei suoi fini, ad esclusione di quanto riservato per lo Statuto dell’Assemblea dei soci ordinari
  • provvede all’Amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione
  • predispone il rendiconto finanziario dell’esercizio e la relazione illustrativa sottoponendola al controllo del Collegio Sindacale
  • propone annualmente i programmi generali dell’Associazione all’Assemblea dei soci ordinari
  • delibera sull’ammissione dei soci ordinari e sostenitori sottoponendo la decisione a ratifica dell’Assemblea
  • propone all’Assemblea dei soci ordinari l’eventuale nomina di nuovi soci onorari
  • può nominare un Comitato Organizzativo, con funzioni generali relative all’organizzazione delle attività dell’Associazione
  • Art. 19
    Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo che presiede. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Associazione generale dei soci, il Presidente in caso di impedimento, è sostituto dal Vice Presidente.
    7Collegio dei Sindaci
    Art. 20
    Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente e di due membri effettivi più due supplenti.
    Art. 21
    Il Collegio dei Sindaci ha questi funzioni:
  • verificare le scritture contabili e l’andamento amministrativo dell’Associazione
  • esaminare ed esprimere pareri sul rendiconto finanziario di esercizio
  • fornire pareri in ordine alle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo o dell’Assemblea dei soci ordinari
  • Art. 22
    Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in corso.
    Osserva l'Atto Costitutivo originale dell'AGOP risalente al 1977

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