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Il Decreto Cura Italia, all’art. 66 ha previsto delle disposizioni agevolative per le erogazioni liberali effettuate per finanziare gli interventi di contenimento dell’emergenza provocata dal Coronavirus.
Secondo tale disposizione, e in particolare il comma 1, “sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini delle relative imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti”.
Per quanto riguarda le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, in denaro o in natura, sono quindi deducibili dal reddito d’impresa in misura piena.
In caso di erogazioni liberali in natura, i beni ceduti non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa.
Le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa sono deducibili ai fini IRAP nell’esercizio in cui sono state effettuate.
Possono beneficiare della deduzione ai fini IRAP i “soggetti titolari di reddito d’impresa”. Quindi, possono beneficiare di questa deduzione:
Possono quindi fruire della norma i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone a prescindere dal regime contabile adottato), ed i soggetti Ires (società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti).
Il co. 2 dell’art. 66 del Decreto Cura Italia, non prevede espressamente a quali soggetti devono essere effettuate le detrazioni liberali, per poter usufruire della deduzione fiscale.
Tuttavia, si ritiene che devono essere destinatari delle erogazioni liberali, i medesimi soggetti previsti in caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o enti non commerciali, ovvero:
Ai fini della detrazione fiscale e della deduzione dal reddito d’impresa, la valorizzazione delle erogazioni liberali in natura avviene sulla base dell’art. 3 e 4 del Decreto Ministeriale del 28 novembre 2019.
L’ammontare della detrazione o della deduzione fiscale è calcolato sulla base del valore normale dell’oggetto posto in donazione, ai sensi dell’art. 9 TUIR.
Ai soggetti titolari di reddito d’impresa, l’erogazione liberale è valorizzata con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento, quando ha ad oggetto un bene strumentale.
Qualora l’erogazione liberale ha ad oggetto i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, l’erogazione è valorizzata come il minor valore tra il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 TUIR e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze.
L’erogazione liberale in natura deve risultare da un atto scritto e contenere:
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