Statuto
AGOP ONLUS
ASSOCIAZIONE GENITORI ONCOLOGIA PEDIATRICA
S T A T U TO
Art. 1
E’ costituita l’Associazione Genitori Oncologia Pediatrica,
con sede in Roma presso la sede del Volontariato del Policlinico Agostino
Gemelli.
Art. 2
L’Associazione si propone di riunire i genitori e i tutori dei bambini
in cura o in passato curati per malattie oncologiche e coloro, persone fisiche
o giuridiche, che si interessando all’attuazione degli scopi indicati
nel successivo art. 3
Art. 3
L’Associazione, nell’ambito dei problemi che emergono da malattie
proprie dell’oncologia pediatrica intende:
a) Favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo
sviluppo degli aspetti tecnico-medici, tecnico-organizzativo, sociali ed
assistenziali, nonché degli specifici settori riguardanti l’informazione,
la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema;
b) Istituire premi, borse di studio o contributi per incoraggiare
studi e ricerche scientifiche nell’ambito oncologico;
c) Provvedere a pubblicazioni periodiche o straordinarie;
d) Stimolare rapporti con organizzazioni analoghe ed enti pubblici
o privati;
PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI
Art. 4
L’Associazione Genitori non ha fini di lucro e persegue esclusivamente
iniziative di solidarietà sociale e di supporto ai pazienti e familiari
bisognosi nell’ambito di quanto previsto dal precedente art.3
Tutte le cariche sociali e le prestazioni sono qualsiasi forma
erogate dai soci e personale sono totalmente gratuite.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) Da elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore
b) Dal complesso dei suoi beni mobili ed immobili
c) Da ogni altra entrata destinata ad incrementato
Art. 5
I mezzi finanziari di esercizio di cui l’Associazione dispone per il
proprio funzionamento sono:
a) la rendita delle attività patrimoniali
b) la contribuzione volontaria dei soci
c) i contributi di persone fisiche e giuridiche nazionali o estere
d) ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio
L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre
Art. 6
In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell’Associazione,
tutti i beni e risorse finanziarie che dovessero residuare a seguito dell’esaurimento
delle procedure di liquidazione, sono devoluti ad altre organizzazioni
di volontariato in possesso dei requisiti di cui alla 11-8-91 n. 266
I detti beni, da cedere in forma gratuita, saranno destinati secondo il seguente ordine preferenziale:
a) Associazioni che si occupano di problemi attinenti la pediatria oncologica
b) Associazioni che si occupano di assistenza in materia oncologica
anche non pediatrica
c) Associazioni che operano nel settore sanitario
S O C I
Art. 7
I soci si distinguono in tre categorie: SOCI ORDINARI, SOSTENITORI
e ONORARI
a) Sono soci ordinari coloro che sono intervenuti all’atto della
costituzione dell’Associazione e i genitori o tutori di bambini in
cura o in passato curati per malattie oncologiche
b) Sono soci sostenitori coloro i quali mediante il versamento
di un contributo economico chiedono di far parte dell’Associazione
per concorrere all’attuazione dei suoi scopi.
c) Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, in qualsivoglia
modo, contribuiscono al progresso dell’Associazione
Art. 8
Perdono la qualità di socio:
a) Coloro che non partecipano, da almeno tre anni, alle assemblee dell’Associazione
b) Coloro che siano radiati per indegnità
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 9
Sono:
a) L’Assemblea dei soci ordinari
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio dei Sindaci
d) Il Presidente dell’Associazione
L’Assemblea può nominare un Presidente onorario, senza cioè poteri gestionali né di legale rappresentante, tra le persone di alto spicco morale, civile o sociale. La stessa Associazione può, in qualsiasi momento, revocare la designazione.
ASSEMBLEA DEI SOCI ORDINARI
Art. 10
L’Assemblea dei soci ordinari è costituita da tutti i soci
di cui art. 6 lettera a
Art. 11
Art. 12
L’Assemblea dei soci ordinari è convocata dal Presidente dell’Associazione
sull’ordine del giorno approvato dal Consiglio Direttivo e si riunisce
in via ordinaria una volta l’anno. Essa può tuttavia essere
convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo
ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
soci ordinari
Art. 13
La data e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono comunicati
ai soci almeno quindici giorni prima della sua convocazione mediante lettera
raccomandata.
Art. 14
Le sedute dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione
o in sua vece dal Vice Presidente. L’Assemblea nomina uno o più scrutatori,
quanto se ne presenti l’opportunità
Art. 15
L’Assemblea è valida alle condizioni stabilite dall’art.
21 del Codice Civile
Art. 16
L’Assemblea:
a) approva annualmente i programmi generali dell’Associazione, formulati
e presentati dal Consiglio Direttivo
b) nomina ogni anno i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio
dei Sindaci
c) nomina ogni tre anni, tra i membri provenienti dai soci ordinari,
il Presidente dell’Associazione
d) delibera le modifiche dello Statuto
e) approva il rendiconto finanziario dell’esercizio e la relazione
illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dal Consiglio
dei Sindaci. Dal bilancio dovranno risultare le iscrizioni dei beni, dei
contributi e dei lasciti ricevuti
f) ratifica la nomina dei nuovi soci ordinari e sostenitori ammessi
dal Consiglio Direttivo
g) nomina i soci ordinari su proposta del Consiglio Direttivo
h) delibera sulla radiazione dei soci secondo quanto disposto dall’art.
8
i) nomina eventualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, un
Comitato Scientifico che proponga Convegni Scientifici ed assegnazione
di borse si studio
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione,
che ne è membro di diritto e si compone di nove membri, compreso
il Presidente, dei quali almeno sei eletti tra i soci ordinari. Il Consiglio
elegge nel suo seno il Vice Presidente, che svolge funzioni vicarie in caso
di inadempimento del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga
opportuno o ne sia fatta richiesta da due Consiglieri o da almeno cinque
soci ordinari per la discussione di specifici argomenti. Le sedute del consiglio
sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti. Il Consiglio
delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo:
• approva l’ordine del giorno da sottoporre all’Assemblea
•
adotta tutte quelle deliberazioni necessarie al funzionamento dell’Associazione
ed al conseguimento dei suoi fini, ad esclusione di quanto riservato per
lo Statuto dell’Assemblea dei soci ordinari
•
provvede all’Amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione
•
predispone il rendiconto finanziario dell’esercizio e la relazione
illustrativa sottoponendola al controllo del Collegio Sindacale
•
propone annualmente i programmi generali dell’Associazione all’Assemblea
dei soci ordinari
•
delibera sull’ammissione dei soci ordinari e sostenitori sottoponendo
la decisione a ratifica dell’Assemblea
•
propone all’Assemblea dei soci ordinari l’eventuale nomina di
nuovi soci onorari
•
può nominare un Comitato Organizzativo, con funzioni generali relative
all’organizzazione delle attività dell’Associazione
Art. 19
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo che presiede. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Associazione generale dei soci, il Presidente in caso di impedimento, è sostituto dal Vice Presidente.
COLLEGIO DEI SINDACI
Art. 20
Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente e di due membri effettivi più due supplenti.
Art. 21
Il Collegio dei Sindaci ha questi funzioni:
• verificare le scritture contabili e l’andamento amministrativo
dell’Associazione
•
esaminare ed esprimere pareri sul rendiconto finanziario di esercizio
•
fornire pareri in ordine alle questioni sottoposte dal Consiglio
Direttivo o dell’Assemblea dei soci ordinari
Art. 22
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge
in corso.
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